Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, con decorrenza 01/01/2022 e scadenza 31/12/2024.

Art. 16
Festività nazionali e infrasettimanali
  1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono:
  • 1° gennaio,
  • 6 gennaio,
  • lunedì di Pasqua,
  • 25 aprile,
  • 1° maggio,
  • 2 giugno,
  • 15 agosto,
  • 1° novembre,
  • 8 dicembre,
  • 25 dicembre,
  • 26 dicembre,
  • Patrono.

In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.

  1. Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.
  2. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
  3. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
  4. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.