Colf e badanti: come funziona il periodo di prova

Ultima modifica: 16 set 2022

Spesso sentiamo parlare di periodo di prova per i collaboratori domestici, in particolare colf e badanti.

Con "periodo di prova" si intende quel lasso temporale in cui entrambi, ovvero la colf o la badante, e il datore di lavoro, possono decidere di annullare la collaborazione, senza bisogno di dare un motivo o fornire un preavviso.

Per essere valido, il periodo di prova deve essere inserito nella lettera di assunzione.

Periodo di prova per collaboratori domestici come colf per badanti: regole e limiti

Per poter rendere effettivo il periodo di prova, è necessario che questo aderisca a determinati requisiti.

  • la colf o la badante non deve aver già svolto mansioni presso il datore di lavoro
  • nella lettera di assunzione deve essere stabilito il periodo di prova, che non può iniziare dopo l'inizio della collaborazione
  • durante il periodo di prova devono essere svolte mansioni previste nella lettera di assunzione
  • non vi deve essere un periodo di prova al di fuori di quanto stabilito nella lettera di assunzione
  • la colf o la badante non devono essere state inviate, tramite agenzia, dal medesimo datore di lavoro in cui si svolgerà il periodo di prova

Durante il periodo di prova, è possibile sciogliere il contratto, ma solo dopo che la colf o la badante abbiano potuto dare prova della sua capacità lavorativa.

Il CCNL determina il periodo minimo che deve trascorrere prima della disdetta del contratto e quindi il periodo minimo del periodo di prova (i giudici però hanno dato la possibilità di ridurre il periodo di prova della metà rispetto a quanto stabilito dal Contratto Nazionale Collettivo Nazionale riferito a colf e badanti).

Vediamo quali sono i periodi di riferimento, in base al loro inquadramento contrattuale, per colf e badanti, citando il CCNL vigente:

I lavoratori inquadrati nei livelli D) e D super) ed i lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo. Per i restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.Il periodo di prova può essere sospeso in caso di malattia o infortunio della colf/badante.

Durante il periodo di prova il contratto può essere sciolto dalla colf e dal datore di lavoro in qualsiasi momento.

Se non vi è alcuna risoluzione del contratto durante il periodo di prova, la colf o la badante viene assunta in automatico.

Se interviene una cessazione preventiva, la colf o la badante dovrà essere retribuita per il lavoro prestato, come stabilito dal CCNL attuale.