Come funziona la trasferta di una badante, colf, babysitter?

Ultima modifica: 12 ott 2022

Oggi parliamo di trasferte dei collaboratori domestici.

Può capitare infatti che il datore di lavoro chieda alla propria badante, colf, babysitter convivente di partire in vacanza o in una altra abitazione per un certo periodo.

Ovviamente, tale tempo non deve coincidere a quello delle ferie previste per il collaboratore domestico.

Se vi è necessità di mantenere lo stesso livello di assistenza e di ore lavorative, il collaboratore domestico seguirà il suo datore di lavoro e si parlerà propriamente di "trasferta", disciplinata dall'articolo 33 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico).

Trasferta del collaboratore domestico come badanti, baby sitter, colf conviventi

Così recita testualmente l'articolo 33 del CCNL, che parla esplicitamente di trasferta per il collaboratore domestico convivente

Il lavoratore convivente di cui all’art.14, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.

Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.

Importante segnalare che:

  • le spese di viaggio per arrivare alla nuova, temporanea destinazione devono essere sostenute dal datore di lavoro
  • il collaboratore domestico ha diritto ha una diaria giornaliera che deve essere uguale al 20% della retribuzione minima giornaliera indicata in tabella A, questo per ogni giorno della trasferta, a meno che non sia stato stabilito diversamente nel contratto di assunzione

Per badanti, colf, babysitter e altra tipologia di aiuto domestico non convivente, non vi è al riguardo una normativa da seguire.

Può capitare però che anche ad un collaboratore non convivente venga richiesta una trasferta.

Di prassi, viene adottata la stessa politica per i collaboratori conviventi. In tal caso, rimane implicito che il datore di lavoro dovrà sostenere i costi di vitto e alloggio per tutta la durata della trasferta stessa.