Si può licenziare una badante senza giusta causa e senza rischi?
Come interrompere il rapporto con una badante nel modo migliore possibile, senza rischi di vertenze e dolorosi strascichi in tribunale?
E soprattutto, si può licenziare una badante senza giusta causa?
In questo articolo cercheremo di fare luce su questo, focalizzandoci su come rendere meno impattante, sia per la famiglia che per la badante, il licenziamento.
Chiaro che, fin dall’inizio del rapporto di lavoro, tutto deve essere in regola, evitando assolutamente il lavoro in nero per evitare dolorose sanzioni.
Possibile in qualsiasi momento che il lavoro della badante debba cessare, per i più svariati motivi, e ciò non deve implicare per forza un cattivo rapporto con l'assistito/a e il proprio datore di lavoro.
Vi sono poi altre modalità che portano ad una interruzione di contratto, e non prevedono tutte il ricorso al licenziamento.
Come avviene l’interruzione di contratto con la badante
Interruzione del periodo di prova: Durante il periodo di prova, è possibile sciogliere il contratto liberamente, senza alcun vincolo da ambo le parti
Termine del contratto di lavoro: Anche in questo caso, se non vi sono proroghe, al netto del dovuto al collaboratore domestico, il contratto si può sciogliere liberamente e consensualmente
Accordo consensuale tra le parti: In questo caso, collaboratore domestico e datore di lavoro decidono in pieno consenso di interrompere il rapporto di lavoro anche durante un contratto in corso
Licenziamento: In caso di licenziamento senza giusta causa, il datore di lavoro non è obbligato a fornire l’obbligo di preavviso determinato dal CCNL, ma è dovuta alla badante l’indennità di preavviso prevista dal regolamento, che è calcolata in base ai giorni di mancato preavviso, se questo non è stato fornito
Dimissioni: In questo caso, se non vi sono validi motivi dimostrabili per le dimissioni, è la badante che dovrà fornire l’indennità al datore di lavoro per i giorni di non preavviso, oppure dovrà fornire opportuno preavviso
In definitiva quindi, è possibile il licenziamento di una badante senza giusta causa, poiché non è previsto dal Contratto Collettivo per Colf e Badanti.
Il licenziamento però non deve avere carattere discriminatorio. Ovvero ad esempio, non può essere attuato un licenziamento dovuto al credo religioso, alle preferenze sessuali, al colore della pelle.
Il datore di lavoro può licenziare anche dopo molti anni di anzianità maturati dalla collaboratrice domestica, l’unico obbligo è quello di preavviso che come abbiamo visto può essere commutato in indennità.
Il tempo di preavviso è legato al tempo di lavoro effettuato dalla collaboratrice domestica.
Se l’orario di lavoro non è inferiore alle 25 ore settimanali:
– Anzianità di servizio inferiore a 5 anni: il preavviso è di 15 giorni di calendario
– Anzianità di servizio superiore a 5 anni: il preavviso è di 30 giorni di calendario
Se l’orario è inferiore alle 25 ore settimanali:
– Anzianità di servizio inferiore a 2 anni: il preavviso è di 8 giorni di calendario
– Anzianità di servizio superiore a 2 anni: il preavviso è di 15 giorni di calendario
Per le badanti conviventi che hanno quindi vitto e alloggio, il preavviso dovrà essere di 30 giorni fino a un anno di anzianità e di 60 giorni se si supera un anno di anzianità lavorativa.
Il datore di lavoro dovrà in ogni caso dare comunicazione all’Inps dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro e scrivere la lettera di licenziamento.
La comunicazione del licenziamento deve arrivare all’Inps entro 5 giorni lavorativi dalla fine del rapporto, per questo si può consultare direttamente il sito dell’Inps.
Ricordiamo che il licenziamento non è possibile in caso di malattia della badante (seguendo quanto regolamentato dal contratto collettivo all’articolo 27), o di un suo stato di maternità (secondo l’articolo 25 sempre del contratto collettivo), mentre è possibile optare per un licenziamento per giusta causa (in questo caso, senza preavviso) in caso di grave inadempienza della collaboratrice domestica (es. in caso di furto).
Veniamo ad un ultimo triste caso da esaminare, ovvero che succede in caso di decesso dell’assistito/assistita?
In questa situazione la procedura è la medesima del licenziamento, con la differenza che cambia la motivazione da fornire all’Inps, ovvero: “Decesso datore di lavoro” e non licenziamento.
Anche in caso di licenziamento senza giusta causa, ricordiamo però che fanno sempre fede gli adempimenti contrattuali e i contributi maturati nel tempo che dovranno in ogni caso essere versati.
Quindi, si dovrà fornire la liquidità di ferie eventualmente non godute, ratei di tredicesima non ancora assegnati, oltre ovviamente all’ultima mensilità maturata.