Come organizzare le ferie dei collaboratori domestici

Ultima modifica: 11 lug 2022

Anche colf, badanti e baby sitter (per raccogliere i ruoli più comuni ai collaboratori domestici) hanno diritto ad un periodo di ferie all’anno.

Ciò viene disciplinato nell’articolo 17 del Contratto Collettivo, il quale stabilisce che gli aiutanti domestici abbiano diritto a 26 giorni di ferie all’anno.

Tali ferie devono essere utilizzate per almeno due settimane all’anno, le rimanenti non godute dovranno essere maturate entro i 18 mesi successivi all’anno in cui le stesse ferie sono state maturate.

Come vengono maturate le ferie di un collaboratore domestico?

Queste vengono maturate ogni mese di lavoro, quindi in 12 mesi complessivi, anche se come discrimine non vi devono essere meno 15 giorni continuativi di lavoro da parte del collaboratore (ad esempio, per licenziamento o altro come un periodo di aspettativa).

Ora, per il calcolo delle ferie, è importante sapere che il calcolo delle ferie è sempre lo stesso, qualsiasi sia la somma dell’orario settimanale e la sua distribuzione nell’arco dei giorni, anche se (ad esempio, in caso di part time) il valore sarà ridotto.

Infatti cosa cambia in base al tipo di contratto è la retribuzione specifica per i giorni di ferie: per i collaboratori domestici che usufruiscono di un compenso fisso mensile è assicurato il trattamento economico standard, mentre per chi è pagato ad ore (part time) spetta un compenso calcolato come 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie fatte. Chi percepisce anche del vitto e dell’alloggio deve invece ottenere una retribuzione sostitutiva convenzionale di 5,61 euro se durante il periodo delle ferie si trova in altro luogo di soggiorno.

Come dice il contratto collettivo: "Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile".

Chi è che decide il periodo delle ferie?

Lo fa il datore di lavoro, in accordo con il collaboratore domestico, decidendo un periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre.

Sempre sarà possibile raggiungere un tipo di scelta diversa, che soddisfi sia il datore di lavoro, che il collaboratore domestico.

Importante sottolineare che le ferie sono un diritto non rinunciabile; se esse non vengono godute, il rapporto pecuniario sarà calcolato in loro vece e farà parte del dovuto nel momento di fine rapporto (come le rate della tredicesima e il TFR).

Se invece il collaboratore domestico si ammala, e quindi giocoforza non potrà godere delle ferie, dovrà darne tempestiva notizia al datore di lavoro e portare opportuna documentazione che dimostri lo stato di malattia (ovviamente servirà un certificato medico che attesti la condizione di indisposizione).

Fatto questo, il datore di lavoro potrà corrispondere a livello pecuniario i giorni di ferie non godute.

Inoltre, non si può usufruire delle ferie in caso di preavviso di licenziamento; in tal caso, il lavoratore deve continuare a lavorare come previsto dal suo contratto.

Le ferie non fatte possono essere pagate invece come indennità sostitutiva al momento del licenziamento.

In un precedente post, abbiamo parlato più genericamente della paga oraria nei giorni festivi per le badanti.

Consigliamo di leggerlo per avere una visione più chiara di come gestire i pagamenti delle festività, anche quelle singole.

In questo articolo, abbiamo cercato di fare ancora più luce sui diritti e doveri riguardo alle ferie dei collaboratori domestici, siano essi colf, badanti, baby sitter o altro ancora.

Al prossimo post!